Art. 7.
(Centro di analisi integrata strategica).

      1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che:

          a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AE e dall'AI dalle Forze di polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;

          b) redige relazioni su situazioni sia generali che particolari e formula valutazioni e previsioni;

          c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AE e dall'AI;

          d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.